CHIKUNGUNYA – ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SANITARIA

Pubblicato in data: 6 ottobre 2017

di Angelo Bruno Tamburro

Il progressivo aumento dei casi autoctoni da Chikungunya virus, diagnosticati ed accertati nel Lazio

zanzara tigre in azione

(saliti a 102, alla data del 25 settembre 2017 – Servizio Regionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Controllo Malattie Infettive dell’Istituto Spallanzani) *, impone una profonda riflessione da parte del Ministero della Salute e dei Servizi Sanitari Regionali riguardo l’attività di prevenzione delle malattie trasmissibili da artropodi vettori, causa di possibili epidemie soprattutto in zone suburbane e urbane del territorio nazionale. E’ a tutti noto che tra gli interventi di prevenzione primaria, volte a contenere la diffusione degli arbovirus, spicca il controllo del vettore competente. L’azione si traduce nella definizione dell’area di “rischio” (ove si sono manifestati i casi autoctoni o focolai epidemici) al cui interno, sottoporre a tempestiva disinfestazione gli habitat di sviluppo larvale e i luoghi di riposo degli adulti (alate) di Aedes albopictus, vettore imputato della trasmissione, come previsto dal “Piano Nazionale di Sorveglianza 2017” del Ministero della Salute.
In sostanza, l’attività sanitaria si deve tradurre, in linea di massima, nelle seguenti azioni:

  • Il Dipartimento Prevenzione dell’Az. USL competente per territorio, attraverso l’Unità Funzionale di Igiene e Sanità Pubblica (**), avuta notizia della presenza di un caso sospetto di malattia da arbovirus, in attesa di conferma, allerta l’Autorità Sanitaria Locale (Sindaco del Comune, per l’emissione d’idonee Ordinanze Sindacali), nonché il personale sanitario allo scopo di individuare e circoscrivere l’area (pubblica e privata) ove far condurre le bonifiche ambientali (disinfestazione), mediante trattamenti adulticidi “guidati”, con prodotti abbattenti, nonché mediante trattamenti larvicidi dei focolai rilevati o presunti.
    Il Sindaco, dopo conferma del caso segnalato, incarica un’impresa (Gara d’Appalto) del servizio di disinfestazione sul suolo pubblico e privato (D.lgs. 50/2016 Codice appalti pubblici – Art. 30 – Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, …… “ ). Il Capitolato d’Appalto contiene le procedure operative previste dal Piano Nazionale di Sorveglianza (elaborate e talvolta “adottate” dall’UF Igiene e Sanità) per la bonifica del territorio.
  • Il Sindaco, di norma, nomina un Dirigente Sanitario del Dipartimento Prevenzione – U.F. I.S.P., quale Responsabile della corretta esecuzione dei trattamenti.
  • Il Dipartimento Prevenzione compila o collabora nel redarre informazioni e consigli per i cittadini, onde e limitare prevenire l’esposizione alle punture degli insetti.
  • Accertata l’assenza di nuovi casi epidemici, in base all’andamento climatico stagionale, il Sindaco/i, su relazione del Dipartimento Prevenzione, dispone l’eventuale interruzione dei trattamenti disinfestanti e la prosecuzione di monitoraggi periodici sull’aedino imputato della trasmissione (valutazione di presenza/assenza) tramite ricerca attiva del vettore).
    Quanto sopra, descrive le principali azioni che il Servizio Sanitario Locale e le Amministrazioni Comunali dovrebbero mettere in atto alla presenza di malattie diffusive veicolate da zanzare o più in generale da artropodi vettori, cercando di evitare qualsiasi difficoltà di comunicazione, organizzazione, etc. che possa interferire con efficace ed efficiente conduzione della sorveglianza sanitaria e le indispensabili attività di disinfestazione di pertinenza dei Comuni: queste ultime infatti, non rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ma di competenza del/i Comune/i interessato/i dall’evento puntiforme o epidemico. Ciò, è specificato anche dall’All. 4 della Circolare Ministeriale 20957–DGPRE-P 10/7/2017 “Specifiche sull’intervento per il controllo del vettore”, al par. “Responsabilità”: La Regione e le ASL competenti per il territorio, sono responsabili della valutazione e gestione locale del rischio sanitario. La programmazione, l’esecuzione e la valutazione degli interventi di controllo dei potenziali vettori vanno disposti e adattati localmente dal Dipartimento di Prevenzione della ASL che, supportato da una struttura Regionale di competenza, decide l’azione da intraprendere, avvalendosi delle competenze entomologiche disponibili sul territorio e dei Comuni ai quali è demandata l’attività di controllo del vettore.

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  • D’altra parte, poiché la predisposizione degli atti per il conferimento dell’appalto (disinfestazione) può richiedere diversi giorni – sempre che il Responsabile Medico dell’U.F. I.S.P. collabori prontamente con i Sindaci dei Comuni interessati, per la redazione delle “Procedure di Gara” – l’attuale modello organizzativo può non funzionare bene, o difettare in tempestività, nonostante il Sindaco possa emanare provvedimenti “contingibili ed urgenti” a tutela della salute pubblica, evitando il danno, non secondario, che si arreca alla Sanità nazionale dalla sospensione del servizio “Banca del sangue”. In tal modo saranno superate alcune evidenti difficoltà, in particolare per le aree metropolitane e nei territori comunali caratterizzati da complesse diversità urbanistiche, compresi i “normali” tempi burocratici.
    Che cosa fare in alternativa? L’esperienza suggerisce che i Piani Sanitari Regionali debbano prevedere e finanziare almeno una struttura di prevenzione collettiva, da allocare presso un Dipartimento Prevenzione, per la sorveglianza e il monitoraggio degli artropodi vettori imputati della trasmissione di malattie infettive e diffusive (per uomo ed animali), dotata di figure professionali in grado di dare indicazioni utili sull’andamento dell’infestazione, sia sulle misure preventive da attuarsi, sia infine sulle attrezzature adeguate per eseguire bonifiche ambientali cosiddette “di primo intervento”, sin dalla segnalazione di un caso sospetto. Quest’ultimo, senza dubbio da prevedersi, in ragione dei cambiamenti climatici nonché dell’aumentata circolazione di merci e persone (specie con i recenti flussi migratori), che impongono pronte quanto efficaci azioni di prevenzione e di sorveglianza non solo per Chikungunya, ma anche per altre arbovirosi quali: Dengue, West Nile, Zika virus, nonché per la parassitemia malarica, ecc., il cui rischio d’introduzione in alcune zone d’Italia non è da sottovalutare.

Vedi il bollettino Istituto Superiore della Sanità:

Ottobre 2017 Bollettino_chikungunya_ULTIMottobre 2017 O

(*) Italia: Focolai Autoctoni di Infezione da Virus Chikungunya (aggiornato al 26 settembre 2017)
(**) Localmente, dizioni diverse definiscono il medesimo Servizio (ISP, ISPN, IPN, etc.)