MINISTERO DELLA SALUTE – Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

Pubblicato in data: 16 agosto 2016

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Ministero della Salute

MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 13 giugno 2016
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati 

di Alessandro Maria Di Giulio

Con l’Ordinanza 13 giugno 2016 (pubblicata nella GU n.165 del 16-7-2016), il Ministero della Salute ha ritenuto necessario mantenere le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e monitoraggio del fenomeno di avvelenamento e uccisione di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell’ambiente. Tali misure sono state adottate partire dall’ordinanza 18 dicembre 2008 e successive modificazioni e hanno reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell’incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti a norma di legge. Quali sono le novità apportate dall’ultima ordinanza?
Oltre a riordino dell’articolato, si passa da 6 articoli ad 8, la novità più saliente è che è da adesso anche nelle aree protette,  devono essere impiegati gli appositi contenitori di sicurezza di esche. Fino all’ordinanza 10 febbraio 2012 infatti al comma 5 dell art. 1 era prevista la possibilità di non impiegare i contenitori di sicurezza di esche per consentire un controllo più rapido dei ratti che minacciano specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale.
Viene ribadito all’articolo 2 che le ditte che effettuano al derattizzazione devono pubblicizzare tali operazioni con avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo.

ordinanza 13 giugno 2016 divieto di utilizzo esche